Art. 721 c.p.Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

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[1]Agli effetti delle disposizioni precedenti:

[2]sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

[3]sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art721 · fonte su Normattiva