Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - GIOCHI D'AZZARDO - IDENTIFICAZIONE, NELLA PREVISIONE DEL CODICE PENALE, IN QUELLI IN CUI LA VINCITA O LA PERDITA E' INTERAMENTE O QUASI INTERAMENTE ALEATORIA - RITENUTA ECCESSIVA GENERICITA' DI TALE DEFINIZIONE - DENUNCIATA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AL GIUDICE PENALE DI UNA DISCREZIONALITA' TROPPO AMPIA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE, DI TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE, E DI TUTELA, IN CONDIZIONI DI PARITA', DEI DIRITTI DELLA DIFESA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AL REQUISITO OGGETTIVO DELL'"ALEATORIETA'" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalita' di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, e' tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo puo' considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui e' contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potesta' amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e' inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericita' della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorieta', riservi al giudice penale una discrezionalita' troppo ampia - le censure di incostituzionalita' avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassativita' della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parita', dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimita' degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro
REATO IN GENERE - GIOCO D'AZZARDO - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE NEL CODICE PENALE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE NORME CHE PERMETTONO IL GIOCO D'AZZARDO ALL'INTERNO DELLE CASE DA GIOCO AUTORIZZATE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, come la Corte ha ripetutamente affermato, non sussiste al riguardo violazione del principio di eguaglianza, mentre il richiamo al diritto di difesa e' palesemente non pertinente. - S. nn. 237/1975 e 80/1972 e O. nn. 90/1973 e 194/1972. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 719 Codice penaleart. 722 Codice penaleart. 720 Codice penaleart. 718 Codice penale
- SICUREZZA PUBBLICA - APPRECCHI AUTOMATICI O SEMIAUTOMATICI - T.U. LEGGI DI P.S., ART. 110 (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507), E COD. PEN., ARTT. 718, 719 E 721 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE DEI REATI - RAGIONEVOLEZZA (ANCHE A SEGUITO DEL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonche' 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed e' percio' da ritenere ragionevole.
sentenza 97/1983massima n. 12769 Riguarda ancheart. 718 Codice penaleart. 1 legge 507/1965art. 719 Codice penaleart. 110 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NORME DIFFERENZIATE PER SITUAZIONI RITENUTE OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VALUTAZIONE DELLA DIVERSITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA'. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 (IN RELAZIONE ALL'ART. 721) - CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO IL GIOCO D'AZZARDO DA OGNI ALTRO TIPO DI GIOCO - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE GIURIDICHE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Riguarda ancheart. 720 Codice penaleart. 718 Codice penale