Art. 723 c.p.
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
[1]Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
[2]Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
[3]Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva