Art. 731 c.p. — Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
Articolo abrogato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
Abrogato dal 16 settembre 2023 · versione 344 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
Abrogato dal 16 settembre 2023 · versione 344 su Normattiva
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Obbligo dell'istruzione elementare dei minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore di primo grado e al primo biennio dell'istruzione secondaria superiore - Omessa previsione - Denunciata discriminazione, violazione del dovere dei genitori di istruire i figli e dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore - Incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost. - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui punisce l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire ai minori l'istruzione elementare e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla scuola media inferiore ed al primo biennio della scuola secondaria superiore. Il rimettente nulla argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che aveva esteso la previsione sanzionatoria all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore e manca di descrivere adeguatamente le fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. Il giudice a quo sollecita, inoltre, un intervento additivo in malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione di una previsione incriminatrice, al quale osta il principio di riserva di legge posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., il quale nel caso di specie non subisce eccezioni, poiché la denunciata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. ( Precedenti: S. 154/2021 - mass. 44063; O. 159/2021 - mass. 44115; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 219/2020 - mass. 42827 ).
Reati e pene - Obbligo dell'istruzione alla scuola media inferiore di 1° grado ed ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore - Sanzione per la sua inosservanza - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'obbligatorietà dell'istruzione e trattamento ingiustificatamente differenziato - Incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo in malam partem precluso alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost., dal Giudice di pace di Taranto - dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore». Il rimettente non argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che - limitatamente all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore - aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice e riassume assai succintamente gli elementi della fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. La richiesta, inoltre, di estendere l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice, richiede un intervento additivo in malam partem al quale osta il principio di riserva di legge in materia penale posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., principio che nella specie non subisce eccezioni, poiché la lamentata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem è ammissibile nelle specifiche ipotesi dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora di violazione di obblighi di matrice sovranazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018 ).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Taranto con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 genna…
ECLI:IT:COST:2022:29 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 731 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. F.to: Mario Ros…
ECLI:IT:COST:2020:219 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Art. 123
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275…
Art. 101 — Art. 91 e 92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432
… periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215. Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente…
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art731 · fonte su Normattiva