Art. 731 c.p.Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

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Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 settembre 2023 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art731 · fonte su Normattiva