Art. 734 c.p. — Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
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Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 luglio 1956 · versione 0 su Normattiva