Nell'ipotesi di pene detentive temporanee della medesima specie (diverse dalla reclusione non inferiore a ventiquattro anni) si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati. È questo il sistema del così detto cumulo materiale delle pene, il quale però trova un limite insuperabile nel quintuplo della più grave fra le pene concorrenti (articoli 73, 78). La Commissione parlamentare, senza esporre le ragioni della sua proposta, consigliò di stabilire invece lo stesso limite di pena fissata per il reato continuato (aumento fino al triplo: art. 81). Forse alla Commissione parve eccessivo il limite del quintuplo. Ma appunto perchè nell'ipotesi dell'articolo 73, e nelle altre analoghe (articoli 74 e 75), non si tratta di reato continuato, bensì di concorso materiale di reati, una differenza di pena ci deve essere. D'altra parte, nel reato continuato si applica la pena per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il giudice quindi ha il potere discrezionale di scegliere quella quota di aumento che ritiene congrua, entro lo spazio del triplo della pena base. Nell'ipotesi di concorso materiale, invece, non si tratta di aumentare una pena base, ma di sommare le varie pene, entro il predetto limite insuperabile. Nel reato continuato, in sostanza, si applica il sistema dell'assorbimento, perchè il reato si considera unico, salvo l'aggravamento stabilito per far sentire al reo la responsabilità per le diverse violazioni di legge da lui commesse. È per questo che taluni considerano, sia pure impropriamente, la continuazione delittuosa come circostanza aggravante. Nel caso del concorso di reati è escluso non solo l'assorbimento, ma altresì il così detto cumulo giuridico (adottato dal codice del 1889), mentre è prescritto il cumulo materiale con le opportune limitazioni, allo scopo di evitare le conseguenze aberranti a cui può dar luogo, sia pure eccezionalmente, un principio per sè giusto. La natura e gli effetti dei due istituti, quindi, sono essenzialmente diversi, e però essi non possono e non debbono avere parità di trattamento. Il limite massimo del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti non sembra eccessivo se si pensa che esso si applicherà solo nei casi in cui molto numerosi sono i delitti commessi. Le predette ragioni rispondono adeguatamente anche alle analoghe proposte formulate dalla Commissione in relazione agli articoli 78, 79 e 82 del progetto definitivo (articoli 74, 75, 78 e 79 del codice).
Relazione al Codice penale (1930), n. 50
Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva i limiti degli aumenti delle pene principali e accessorie nel concorso di reati, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava di più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistintamente e per intero (senza alcun limite speciale), riservandosi per ultima l'esecuzione dell'arresto. Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinò la fissazione del limite per il cumulo di pene della medesima specie. Ho perciò introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora corrispondono l'articolo 78 (limiti degli aumenti delle pene principali) e l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene accessorie) del codice. L'articolo 78, pertanto, prevede in primo luogo il caso del concorso di più reati che importano pene detentive temporanee della medesima specie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 82 del progetto. In secondo luogo (ed è questa la disposizione nuova) l'articolo 78 contempla l'ipotesi del concorso di reati che importano pene detentive temporanee di specie diversa, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anni trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, deve essere detratta in ogni caso dall'arresto, il quale, a norma dell'articolo 74, deve essere eseguito per ultimo. In altre parole le pene detentive temporanee di specie diversa si applicano distintamente (cioè non vengono unificate in una unica pena) e successivamente (cioè prima viene eseguita la reclusione, e poi, ininterrottamente, l'arresto), ma in modo che la durata complessiva dello stato di detenzione non duri più di trent'anni. E poichè l'arresto, concorrente con la reclusione, deve sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecuzione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'anni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata dell'arresto, e non della reclusione. Così, ad esempio, supponendo che il condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione e cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, però, della nuova disposizione, la durata stessa è ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente deve essere detratto dall'arresto, e non dalla reclusione. Il condannato stesso dovrà scontare prima l'intera pena della reclusione (ventisei anni, e non venticinque, come accadrebbe invece se la detrazione dell'eccesso avvenisse in relazione alla reclusione), e poi quella dell'arresto, diminuita di un anno, cioè ridotta da cinque a quattro anni. È giusto, infatti, che il beneficio non vada a detrimento della pena per il reato o per i reati più gravi. Con le modificazioni a cui ho accennato, il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai migliore di quella che gli era fatta dal progetto. Stabilito il limite non solo per pene della medesima specie, ma altresì per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia commesso reati punibili con pene della medesima specie, e reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando il limite anche per queste stabilito. Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per il cumulo di pene della medesima specie, non è ripetuto per il cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale ulteriore limitazione avrebbe potuto cagionare notevoli incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di un condannato a quindici giorni di reclusione e a tre anni di arresto, ove fosse da osservarsi il limite del quintuplo, la durata complessiva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'ipotesi di condanna a cento lire di multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse il limite del quintuplo, la pena si ridurrebbe a cinquecento lire di multa.
Relazione al Codice penale (1930), n. 51