Art. 76 c.p.Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

[1]Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

[2]Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piu' grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

[3]Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art76 · fonte su Normattiva