Art. 79 c.p.
Limiti degli aumenti delle pene accessorie
[1]La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:
[2]1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
[3]2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva