Nel progetto definitivo l'articolo 82 stabiliva i limiti degli aumenti delle pene principali e accessorie nel concorso di reati, fissando però tali limiti soltanto in relazione al concorso di più pene della medesima specie. Se invece si trattava di più reati importanti pene temporanee detentive di specie diversa, valeva la regola dell'articolo 78 del progetto stesso, per la quale tali pene si dovevano applicare tutte indistintamente e per intero (senza alcun limite speciale), riservandosi per ultima l'esecuzione dell'arresto. Ripresa in esame questa disposizione, mi parve equo stabilire un limite anche per il cumulo di pene di specie diversa, sussistendo pure in questo caso quella ragione di evitare esorbitanze, che determinò la fissazione del limite per il cumulo di pene della medesima specie. Ho perciò introdotto le opportune modificazioni nella predetta disposizione, sdoppiandola anche; così che ad essa ora corrispondono l'articolo 78 (limiti degli aumenti delle pene principali) e l'articolo 79 (limiti degli aumenti delle pene accessorie) del codice. L'articolo 78, pertanto, prevede in primo luogo il caso del concorso di più reati che importano pene detentive temporanee della medesima specie, e riproduce le regole limitative della prima parte dell'articolo 82 del progetto. In secondo luogo (ed è questa la disposizione nuova) l'articolo 78 contempla l'ipotesi del concorso di reati che importano pene detentive temporanee di specie diversa, stabilendo che la durata delle pene non può superare complessivamente gli anni trenta, e che la parte di pena, eccedente tale limite, deve essere detratta in ogni caso dall'arresto, il quale, a norma dell'articolo 74, deve essere eseguito per ultimo. In altre parole le pene detentive temporanee di specie diversa si applicano distintamente (cioè non vengono unificate in una unica pena) e successivamente (cioè prima viene eseguita la reclusione, e poi, ininterrottamente, l'arresto), ma in modo che la durata complessiva dello stato di detenzione non duri più di trent'anni. E poichè l'arresto, concorrente con la reclusione, deve sempre essere eseguito dopo che sia terminata l'esecuzione della pena della reclusione, la parte eccedente i trent'anni deve andare in ogni caso a diminuzione della durata dell'arresto, e non della reclusione. Così, ad esempio, supponendo che il condannato avesse riportato ventisei anni di reclusione e cinque d'arresto, la durata complessiva del suo stato di detenzione, senza la predetta limitazione, dovrebbe estendersi a trentun anni. In conseguenza, però, della nuova disposizione, la durata stessa è ridotta a trent'anni, ma l'anno eccedente deve essere detratto dall'arresto, e non dalla reclusione. Il condannato stesso dovrà scontare prima l'intera pena della reclusione (ventisei anni, e non venticinque, come accadrebbe invece se la detrazione dell'eccesso avvenisse in relazione alla reclusione), e poi quella dell'arresto, diminuita di un anno, cioè ridotta da cinque a quattro anni. È giusto, infatti, che il beneficio non vada a detrimento della pena per il reato o per i reati più gravi. Con le modificazioni a cui ho accennato, il condannato viene a trovarsi, evidentemente, in una condizione assai migliore di quella che gli era fatta dal progetto. Stabilito il limite non solo per pene della medesima specie, ma altresì per quelle di specie diversa, la limitazione può anche funzionare due volte, rispetto allo stesso condannato, che abbia commesso reati punibili con pene della medesima specie, e reati punibili con pene diverse. In tal caso, invero, il giudice procederà prima al cumulo delle pene della medesima specie osservando il relativo limite, e poi al cumulo delle pene di specie diversa, rispettando il limite anche per queste stabilito. Devo peraltro avvertire che il limite del quintuplo, fissato per il cumulo di pene della medesima specie, non è ripetuto per il cumulo di pene di specie diversa, perchè l'applicazione di tale ulteriore limitazione avrebbe potuto cagionare notevoli incongruenze. Così, ad esempio, nel caso di un condannato a quindici giorni di reclusione e a tre anni di arresto, ove fosse da osservarsi il limite del quintuplo, la durata complessiva della pena da scontarsi sarebbe soltanto di settantacinque giorni di reclusione; e nell'ipotesi di condanna a cento lire di multa e diecimila lire di ammenda, se esistesse il limite del quintuplo, la pena si ridurrebbe a cinquecento lire di multa.
Relazione al Codice penale (1930), n. 51
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salva, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, l'applicazione dell'articolo 60 (art. 82). Alla Commissione parlamentare parve che questa disposizione fosse in contrasto con i principi generali, perchè, ad esempio, potrebbe far considerare come parricida chi abbia ucciso un estraneo mentre voleva uccidere il padre. Ma l'osservazione è dovuta, se non erro, a un equivoco. L'articolo 82, in sostanza, risolve una questione di responsabilità unica o plurima del colpevole, nel presupposto della unicità soggettiva dell'azione o dell'omissione posta in essere dal reo. Come ho spiegato nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 97), trattasi di un errore (così detto accidentale), che cade non sull'oggetto giuridico (interesse tutelato), bensì soltanto sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato. È quindi razionale che il reato si consideri esistente e commesso a danno della persona che si voleva offendere. Diversa sarebbe la soluzione, se l'errore cadesse invece su elementi non accidentali, ma essenziali; come nel caso in cui taluno avesse rapporti carnali con una donna maritata, credendo di congiungersi con una nubile, nel qual caso non ci sarebbe reato (art. 47). Se non esistesse la norma in discorso, si potrebbe dubitare che, nell'ipotesi da essa preveduta, vi fosse concorso di reati, e non unicità di reato. Nell'articolo è fatta poi espressa riserva dell'applicazione dell'articolo 60 per ciò che riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti. E perciò, nell'ipotesi della Commissione, mai potrebbe considerarsi parricida chi, volendo uccidere il padre, ha ucciso un estraneo. In tal caso, come avverte l'articolo in esame, si applica la disposizione dell'articolo 60. E neppure risponderebbe di parricidio chi, volendo uccidere un estraneo, per errore uccide invece il padre. Per rendere ancora più chiari questi concetti, ho rinforzato la predetta riserva, facendo espressa menzione, nel rinvio all'articolo 60, delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 52
Fuori dei casi preveduti nell'articolo 82, se, per errore accidentale, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. E se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati (art. 83). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la disposizione, parendole che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa. Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensì in dolo rispetto all'evento che voleva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cagionato. Chi lancia un sasso contro una finestra a scopo di danneggiamento, e invece ferisce un passante, deve rispondere di lesione colposa, e non dolosa, perchè egli non voleva ferire quel passante. Nell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si hanno invece due eventi: l'uno voluto, e di esso si risponde naturalmente a titolo di dolo; e l'altro non voluto, e di esso si risponde a titolo di colpa, in concorso materiale. In entrambe le ipotesi sarebbe improprio applicare il principio della preterintenzionalità, perchè questa implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie. TITOLO IV. Del reo e della persona offesa dal reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 53