Art. 85 c.p.
Capacita' d'intendere e di volere
[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
[2]E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva