Art. 90 c.p. — Stati emotivi o passionali
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Imputato - Infermità mentale ai fini della imputabilità - Asserita incongruità della nozione comunemente utilizzata, ritenuta priva di base scientifica - Richiesta di pronuncia ablatoria dell’intera disciplina - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, pregiudizio alla corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Rilevanza ipotetica ed eventuale della questione nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale. Nella prospettazione del giudice ‘a quo’, le norme impugnate poggerebbero, quanto alla nozione di infermità mentale, su una base scientifica erronea o, comunque, indeterminata da non consentire al giudice una interpretazione ed una applicazione razionali. A parte la considerazione che la pronuncia ablativa invocata , si tradurrebbe in un intervento “di sistema”, i cui effetti si estenderebbero al di là della stessa disciplina dell’infermità di mente, tuttavia, il giudice ‘a quo’, formulando il quesito prima ancora di aver stabilito se l’imputato fosse affetto da un tipo di disturbo a fronte del quale venga effettivamente in rilievo la razionalità del vigente trattamento penalistico del vizio di mente nei termini enunciati, prospetta la rilevanza della questione in modo puramente ipotetico ed eventuale.
Riguarda ancheart. 85 Codice penaleart. 88 Codice penaleart. 89 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di P…
ECLI:IT:COST:1998:97 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.…
ECLI:IT:COST:2004:374 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 17 — Pene principali: specie
… l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".…
Art. 22 — Ergastolo
… l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".…
Art. 643 — Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce…
Art. 119 — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi…
Art. 118 — Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.…
Art. 1489 — Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
… venduta e' gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza puo' domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Riguardo alle così dette actiones liberae in causa (art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere, non può ritenersi imputabile, neppure se si è messo in tale stato volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la libertà dei propri atti. La norma del progetto è stata ritenuta tanto più grave, in quanto si riferisce a cause anche meramente colpose. Così, ad esempio, se uno scienziato, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, perde la capacità d'intendere e di volere, e in tale stato commette un delitto, sarebbe ingiustizia punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione propose inoltre di chiarire che l'aggravante, stabilita per il caso che lo stato d'incapacità siasi procurato per commettere il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione. Ho riconosciuto l'esattezza delle osservazioni della Commissione per ciò che si attiene alla condotta colposa e alle ipotesi di actiones liberae in causa, salvo però nel caso della ubriachezza (art. 92) e dello stato prodotto dall'azione di sostanze stupefacenti (art. 93). I delitti, infatti, commessi in stato di ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica penale cercare di por freno a questa forma di delinquenza, negando all'ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza è preordinata al delitto. I reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool, sono praticamente assai rari, e però ho ritenuto che l'interesse preventivo-repressivo qui non sia tale da consigliare l'adozione d'una norma analoga a quella stabilita per l'ubriachezza. E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto soltanto che è pienamente imputabile chi si è messo in stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Quella preordinazione, pertanto, che nella disposizione del progetto costituiva un'aggravante, ora è divenuta requisito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rimanendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito per sola colpa, i quali non sono punibili per verun titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 55
Ad evitare facili confusioni, lamentate spesso nella pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli stati emotivi o passionali non hanno per sè soli alcun effetto sull'imputabilità. Soltanto in determinati casi, nel concorso di particolari circostanze, certi stati emotivi o passionali sono presi in speciale considerazione allo scopo di attenuare la pena. Così è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2° e 3° dell'articolo 62, nelle quali si prevedono le circostanze d'avere agito in stato d'ira o per suggestione d'una folla in tumulto. La Commissione parlamentare propose che si dicesse esplicitamente che i predetti stati non si considerano come vizio totale o parziale di mente. Ma se è dichiarato che essi non escludono nè diminuiscono l'imputabilità, chi mai potrebbe considerarli come vizio totale o parziale di mente? Se si seguisse il consiglio della Commissione, potrebbe avvenire che il giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati medesimi, così da escludere o da diminuire l'imputabilità. Con la formula adottata, invece, si nega ogni effetto sull'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi titolo: disposizione più precisa, completa e comprensiva, e quindi preferibile.
Relazione al Codice penale (1930), n. 56
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art90 · fonte su Normattiva