capo III — Delle pene accessorie, in particolare
- Art. 28 — Interdizione dai pubblici uffici
- Art. 29 — Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 30 — Interdizione da una professione o da un'arte
- Art. 31 — Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
- Art. 32 — Interdizione legale
- Art. 32-bis — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- Art. 32-ter — Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 32-quater — Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 32-quinquies — Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
- Art. 33 — Condanna per delitto colposo
- Art. 34 — Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa
- Art. 35 — Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
- Art. 35-bis — Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- Art. 36 — Pubblicazione della sentenza penale di condanna
- Art. 37 — Pene accessorie temporanee: durata
- Art. 38 — Condizione giuridica del condannato alla pena di morte