capo I — Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 — Alterazione di monete
- Art. 455 — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 456 — Circostanze aggravanti
- Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 458 — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
- Art. 459
- Art. 460 — Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461
- Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
- Art. 463 — Casi di non punibilità
- Art. 464 — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
- Art. 466 — Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
- Art. 466-bis — Confisca