Art. 100 (Codice penale militare di guerra) — Omessa esecuzione di un incarico
[1]Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
[2]Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[3]Se l'ordine o l'incarico non e' eseguito per colpa, la pena e' della reclusione militare da uno a sette anni.
[4]La condanna importa la rimozione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva