Art. 103Atti ostili del comandante contro uno Stato estero

[1]Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato estero, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da cinque a dieci anni.

[3]Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

[4]Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

[5]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art103 · fonte su Normattiva