Art. 104 — Eccesso colposo
Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva