Art. 104Eccesso colposo

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art104 · fonte su Normattiva