Art. 115 — Movimento arbitrario di forze militari
Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessita', ordina un movimento di forze militari, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva