Art. 12 (Codice penale militare di guerra)Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano

I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art12 · fonte su Normattiva