Art. 12 (Codice penale militare di guerra) — Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano
I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva