Art. 133 (Codice penale militare di guerra)Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci

Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione o per il recapito, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art133 · fonte su Normattiva