Art. 114 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia
Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 112, che si commette in sua presenza, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva