Art. 8 — Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato
[1]Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:
[2]1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
[3]2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.((24)) --------------- AGGIORNAMENTO 824) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 20 dicembre 1989 n. 556 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento".
Testo vigente dal 28 dicembre 1989, tuttora in vigore · versione 27 su Normattiva