Art. 140 (Codice penale militare di guerra)Violenza a sentinella, vedetta o scolta

[1]Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

[2]Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto. 38a

[3]Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un piu' grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art140 · fonte su Normattiva