Art. 140 (Codice penale militare di guerra) — Violenza a sentinella, vedetta o scolta
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[1]Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
[2]Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
[3]Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un piu' grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva