Art. 144Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art144 · fonte su Normattiva