Art. 144 — Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva