Art. 145 — Impedimento a portatori di ordini militari
Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva