Art. 130 (Codice penale militare di guerra) — Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura
Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva