Art. 130 (Codice penale militare di guerra)Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura

Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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