Art. 163 — Pena militare accessoria
Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 219 — Pena accessoria
La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.…
Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo…
Art. 7 — Esecuzione delle pene accessorie
Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita: 1° alla degradazione militare, la degradazione; 2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2; 3° …
Art. 2 — Pene accessorie militari
… nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente: 1° alla degradazione militare, la degradazione; 2° alla destituzione, alla rimozione…
Art. 34 — Decorrenza delle pene militari accessorie
Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile. Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena …
Art. 58 — Circostanze aggravanti
Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art163 · fonte su Normattiva