Art. 122 — Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata
Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. 32
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
32La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 2 luglio 1992, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva