Art. 122Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata

Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. 32

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 2 luglio 1992, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art122 · fonte su Normattiva