Art. 176Provocazione del superiore

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art176 · fonte su Normattiva