Art. 176 — Provocazione del superiore
Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva