Art. 228 — Ritorsione. Provocazione
[1]Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
[2]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva