Art. 228Ritorsione. Provocazione

[1]Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

[2]Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art228 · fonte su Normattiva