Art. 198 — Provocazione
((Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta')).
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva