Art. 178Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento

Quando quattro o piu' militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art178 · fonte su Normattiva