Art. 98 — Istigazione od offerta
[1]Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso:
[2]1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione;
[3]2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva