Art. 98Istigazione od offerta

[1]Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso:

[2]1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione;

[3]2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art98 · fonte su Normattiva