Art. 89 (Codice penale militare di guerra) — Accordo di militari per commettere reati contro la fedelta' o la difesa militare
[1]Se piu' militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale o di offesa alla liberta', preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[2]Non e' punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di piu' militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumita' o alla liberta' personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva