Art. 184 (Codice penale militare di guerra)Violazione di salvaguardia o di salvacondotto

[1]Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

[2]Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art184 · fonte su Normattiva