Art. 192 — Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
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Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985 · versione 0 su Normattiva