Art. 211 (Codice penale militare di guerra) — Violenza, minaccia o ingiuria, in generale
[1]Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, e' punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.
[2]La stessa disposizione si applica relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'Autorita' militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva