Art. 196 — Minaccia o ingiuria a un inferiore
[1]((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
[3]Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
[4]La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
[5]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
17La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva