Art. 214 (Codice penale militare di guerra)Sottrazione di denaro o di altri oggetti

Il militare, che, a fine di trarne profitto per se' o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, e' punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato e' incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art214 · fonte su Normattiva