Art. 214 (Codice penale militare di guerra) — Sottrazione di denaro o di altri oggetti
Il militare, che, a fine di trarne profitto per se' o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, e' punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato e' incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva