Art. 221 — Usurpazione di decorazioni o distintivi militari
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[1]Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialita', brevetti militari, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]La stessa disposizione si applica al militare in congedo, che commette il fatto suindicato, quando indossa, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva