Art. 225 (Codice penale militare di guerra) — Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la pace e' conchiusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva