Art. 231 (Codice penale militare di guerra) — Limiti della giurisdizione militare di guerra
[1]Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione:
[2]1° dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;
[3]2° dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente;
[4]3° dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel numero 1°, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;
[5]4° di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano;
[6]5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.
[7]Ai tribunali militari di guerra appartiene altresi' la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:
[8]1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette;
[9]2° da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto Reale.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva