Art. 231 (Codice penale militare di guerra) — Limiti della giurisdizione militare di guerra
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Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.
Testo vigente dal 11 luglio 1959 al 11 luglio 1959 · versione 9 su Normattiva