Art. 233Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento

[1]Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

[2]1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 28

[3]2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

[4]3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

[5]Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."

Testo vigente dal 17 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art233 · fonte su Normattiva