Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SENT. 2/91 REATI MILITARI - FURTO D'USO - MANCATA RESTITUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO DI FURTO ORDINARIO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL FURTO D'USO COMUNE CONFIGURABILE ORA, PER EFFETTO DELLA SENT. N. 1085/1988, ANCHE NELLA SUDDETTA IPOTESI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Sia nell'art. 626, primo comma, n. 1, cod. pen. sia nell'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., la condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto di furto d'uso e' la stessa. Percio', non ravvisandosi valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la diversificazione di disciplina fra le ipotesi del furto d'uso militare e del furto d'uso comune, sopravvenuta a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 1085/1988, dell'art. 626 cod. pen., primo comma, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore, l'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., non riconducendo anch'esso tale ipotesi alla meno grave fattispecie del furto d'uso militare, viene a trovarsi in contrasto con il principio di eguaglianza. L'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p. - assorbito ogni altro profilo di illegittimita' prospettato - va dunque dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1085/1988
sentenza 2/1991massima n. 16800 - REATI MILITARI - FURTO D'USO - MANCATA RESTITUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO DI FURTO ORDINARIO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL FURTO D'USO COMUNE CONFIGURABILE, PER EFFETTO DELLA SENT. N. 1085/1988, ANCHE NELLE SUDDETTE IPOTESI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 2/1991.
- REATI MILITARI - FURTO D'USO - MANCATA RESTITUZIONE DELLA COSA SOTTRATTA DOVUTA A COLPA DELL'AGENTE - CONFIGURABILITA' DEL PIU' GRAVE REATO DI FURTO ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio secondo il quale la mancata restituzione della cosa sottratta, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non e' addebitabile al soggetto - in quanto, come riconosciuto dalla Corte, sia riguardo al furto d'uso comune, sia riguardo al furto d'uso militare, non e' possibile, in tal caso, muovere all'agente rimprovero di colpevolezza attinente all'oggettiva mancata restituzione - non puo' essere esteso alla mancata restituzione della cosa dovuta a colpa del soggetto agente, perche' la mancata restituzione e', in tale ultima ipotesi, certamente a lui rimproverabile. Percio' la punibilita' a titolo di furto ordinario (militare) - che ne consegue - della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, non e' in contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost. - giacche' la responsabilita' per colpa e' pur sempre una responsabilita' personale - ne' con l'art. 27, terzo comma, Cost., invocabile nel caso soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma - sotto il profilo, cioe', che, ove non fosse rispettato il principio della responsabilita' personale, il che e' stato escluso, le pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato - e neppure con l'art. 3 Cost. - richiamato a sua volta sotto il profilo della irragionevolezza - non essendo di per se' irragionevole che nella fattispecie assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e spettando d'altra parte al giudice di merito tenerne conto nella applicazione della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario (militare) larghi margini di gradualita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 Cost.) - Sulla illegittimita' della punibilita' a titolo di furto ordinario (comune e militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore: S. nn. 1085/1988 e 2/1991; - Sul principio, in generale, della personalita' della responsabilita' penale: S. n. 364/1988.