Art. 235 — Appropriazione indebita
[1]Il militare, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa, mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena e' aumentata.
[3]Se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
[4]Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva