Art. 238 (Codice penale militare di guerra)Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni

Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari e' sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art238 · fonte su Normattiva