Art. 238 (Codice penale militare di guerra) — Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni
Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari e' sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva