Art. 273Reati commessi all'estero o in corso di navigazione

[1]((Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma.

[2]La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato)).

Testo vigente dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art273 · fonte su Normattiva