Art. 273 — Reati commessi all'estero o in corso di navigazione
[1]((Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma.
[2]La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato)).
Testo vigente dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva