Art. 241 — Militari in congedo assoluto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche a coloro che, nel momento del fatto, avevano cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, siano essi gli offensori o gli offesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva